Art. 22. Eliminazione della doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' con i seguenti paragrafi del presente Articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 del presente Accordo, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta pagata nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong per la quale spetta la detrazione e' solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. 3. Per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, fatte salve le disposizioni della legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong in materia di detraibilita' dell'imposta pagata in una giurisdizione al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sull'imposta dovuta nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong (che non incide sul principio generale del presente Articolo, l'imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana e in conformita' con il presente Accordo, sia direttamente che tramite detrazione, sul reddito che una persona che e' residente della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong ritrae da fonti situate in Italia, sara' ammessa in detrazione dall'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong dovuta per tale reddito a condizione che il credito cosi' concesso non ecceda l'ammontare dell'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong calcolata su tale reddito in conformita' con la legislazione della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. 4. Se, in conformita' con una disposizione del presente Accordo, i redditi derivati da un residente di una Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte, tale Parte puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.