(Accordo-art. 22)
 
                              Art. 22. 
                Eliminazione della doppia imposizione 
 
    1. Si conviene che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' con i seguenti paragrafi del presente Articolo. 
    2. Per quanto concerne l'Italia: 
    Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili  nella  Regione  Amministrativa  Speciale  di  Hong  Kong,
l'Italia, nel calcolare le proprie imposte  sul  reddito  specificate
nell'Articolo 2 del  presente  Accordo,  puo'  includere  nella  base
imponibile di tali imposte detti elementi  di  reddito,  a  meno  che
espresse  disposizioni  del   presente   Accordo   non   stabiliscano
diversamente. 
    In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate
l'imposta sui redditi pagata nella Regione Amministrativa Speciale di
Hong Kong, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota
di imposta italiana attribuibile  ai  predetti  elementi  di  reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono  alla  formazione  del
reddito complessivo. 
    L'imposta pagata nella Regione Amministrativa  Speciale  di  Hong
Kong per la quale spetta la detrazione e' solo  l'ammontare  pro-rata
corrispondente alla  parte  del  reddito  estero  che  concorre  alla
formazione del reddito complessivo. 
    Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata  ove  l'elemento  di
reddito sia assoggettato in Italia ad  imposizione  mediante  imposta
sostitutiva o ritenuta a titolo di  imposta,  ovvero  ad  imposizione
sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a  titolo  di
imposta,  anche  su  richiesta  del  contribuente,  ai  sensi   della
legislazione italiana. 
    3. Per quanto concerne la Regione Amministrativa Speciale di Hong
Kong, fatte salve le disposizioni della  legislazione  della  Regione
Amministrativa Speciale di Hong  Kong  in  materia  di  detraibilita'
dell'imposta pagata in una giurisdizione al di  fuori  della  Regione
Amministrativa  Speciale  di  Hong  Kong  sull'imposta  dovuta  nella
Regione Amministrativa Speciale di Hong  Kong  (che  non  incide  sul
principio generale del presente Articolo, l'imposta  italiana  pagata
ai sensi della legislazione italiana e in conformita' con il presente
Accordo, sia direttamente che tramite detrazione, sul reddito che una
persona che e' residente della  Regione  Amministrativa  Speciale  di
Hong Kong ritrae  da  fonti  situate  in  Italia,  sara'  ammessa  in
detrazione dall'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong
Kong dovuta per tale  reddito  a  condizione  che  il  credito  cosi'
concesso  non   ecceda   l'ammontare   dell'imposta   della   Regione
Amministrativa Speciale di Hong Kong calcolata  su  tale  reddito  in
conformita' con la legislazione della Regione Amministrativa Speciale
di Hong Kong. 
    4. Se, in conformita' con una disposizione del presente  Accordo,
i redditi derivati da un  residente  di  una  Parte  Contraente  sono
esenti da imposta in detta  Parte,  tale  Parte  puo'  tuttavia,  nel
calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto  residente,  tenere
in considerazione i redditi esentati.