(Accordo-art. 23)
 
                              Art. 23. 
                         Non discriminazione 
 
    1. Le persone che, nel caso della Regione Amministrativa Speciale
di Hong Kong,  ne  abbiano  il  diritto  di  soggiorno  o  siano  ivi
registrate o altrimenti costituite, e, nel caso dell'Italia,  abbiano
la nazionalita' italiana,  non  sono  assoggettate  nell'altra  Parte
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi
o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere  assoggettate  le
persone che hanno  il  diritto  di  soggiorno  o  sono  registrate  o
altrimenti costituite in detta altra Parte (ove detta altra Parte sia
la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong)  o  i  nazionali  di
detta altra Parte (ove detta altra Parte sia l'Italia) che si trovino
nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla  residenza.
La  presente  disposizione  si  applica   altresi',   nonostante   le
disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti  di
una o di entrambe le Parti contraenti. 
    2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di
una Parte contraente ha nell'altra Parte Contraente non  puo'  essere
in questa altra Parte meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detta altra Parte che svolgono la medesima  attivita'.  La
presente disposizione non puo'  essere  interpretata  nel  senso  che
faccia obbligo a una  Parte  contraente  di  accordare  ai  residenti
dell'altra Parte contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni  di  imposta  che  essa  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
    3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo  1
dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11,  del  paragrafo  6
dell'articolo 12 e del paragrafo 3 dell'articolo 21, gli interessi, i
canoni e le altre spese pagati da una impresa di una Parte Contraente
ad una residente dell'altra Parte contraente sono deducibili, ai fini
della determinazione degli utili imponibili di detta  impresa,  nelle
stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati
ad un residente della prima Parte. 
    4. Le imprese di una Parte Contraente,  il  cui  capitale  e'  in
tutto  in  parte,  direttamente   o   indirettamente,   posseduto   o
controllato da uno o piu' residenti dell'altra Parte Contraente,  non
sono assoggettate nella prima Parte Contraente ad alcuna  imposizione
o obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono
o potranno essere assoggettate le altre imprese della  stessa  natura
della prima Parte.