(Accordo-art. 24)
 
                              Art. 24. 
                        Procedura amichevole 
 
    1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o  da
entrambe le Parti  contraenti  comportano  o  comporteranno  per  lei
un'imposizione non conforme alle disposizioni del  presente  Accordo,
essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla  legislazione
nazionale di queste Parti, sottoprore il proprio  caso  all'autorita'
competente della Parte contraente di cui e' residente, o, se  il  suo
caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 23, a  quella  della  Parte
contraente in cui ha il diritto di soggiorno o in cui sia  registrata
o  altrimenti  costituita  (nel  caso  della  Regione  Amministrativa
Speciale di Hong Kong) o di  cui  abbia  la  nazionalita'  (nel  caso
dell'Italia). Il caso deve  essere  sottoposto  entro  due  anni  che
seguono la prima notifica della misura  che  comporta  un'imposizione
non conforme alle disposizioni del presente Accordo. 
    2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soluzione  soddisfacente,
fara'  del  suo  meglio  per  regolare  il  caso  tramite  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altra Parte  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo. 
    3. Le autorita' competenti delle  Parti  Contraenti  faranno  del
loro  meglio  per  risolvere  tramite  amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
del  presente  Accordo.  Esse  potranno  altresi'   consultarsi   per
eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dell'Accordo. 
    4.  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  Contraenti  potranno
comunicare direttamente tra loro, anche  attraverso  una  commissione
congiunta formata dalle autorita' stesse o da loro rappresentanti, al
fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come  indicato  nei   paragrafi
precedenti. 
    5. Quando. 
    (a) ai sensi del paragrafo 1, una  persona  abbia  sottoposto  il
proprio caso all'autorita' competente di una Parte  Contraente  sulla
base del fatto che le misure di una o di entrambe le Parti Contraenti
sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle
disposizioni del presente Accordo, e 
    (b) le autorita' competenti non siano in grado di raggiungere  un
accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni
dalla data in cui esso e' stato sottoposto  all'autorita'  competente
dell'altra Parte contraente, 
    ogni  questione  irrisolta  derivante  dal  caso   stesso   sara'
sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona  interessata  e  a
condizione  che  entrambe  le  autorita'  competenti  e  la   persona
convengano per iscritto di essere  vincolate  dalla  decisione  della
commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno
sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse e'  gia'  stata
pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo  di  una  delle
due Parti. La  decisione  della  commissione  arbitrale  su  un  caso
specifico sara'  vincolante  per  entrambe  le  Parti  contraenti  in
relazione a quel caso e sara' applicata  a  prescindere  dai  termini
previsti dalle  legislazioni  nazionali  delle  Parti.  Le  autorita'
competenti delle Parti contraenti regoleranno di  comune  accordo  le
modalita' di applicazione del presente paragrafo.