Art. 25. Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria al presente Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte e saranno comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad una Parte contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altra Parte contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altra Parte contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da una Parte Contraente in conformita' con il presente Articolo, l'altra Parte Contraente utilizzera' i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detta altra Parte. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' la stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che una Parte Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.