(Accordo-art. 25)
 
                              Art. 25. 
                       Scambio di informazioni 
 
    1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si scambieranno
le  informazioni   presumibilmente   rilevanti   per   applicare   le
disposizioni  del  presente  Accordo  o   per   l'amministrazione   o
l'applicazione   delle   leggi   interne   delle   Parti   contraenti
relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, nella misura
in cui la tassazione che tali leggi prevedono  non  e'  contraria  al
presente Accordo. Lo  scambio  di  informazioni  non  viene  limitato
dall'Articolo 1. 
    2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte
contraente  sono  tenute  segrete,  analogamente  alle   informazioni
ottenute in base alla legislazione interna di detta Parte  e  saranno
comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi inclusi l'autorita'
giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento
o della riscossione delle  imposte  di  cui  al  paragrafo  1,  delle
procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali   imposte,   delle
decisioni di ricorsi  presentati  per  tali  imposte.  Le  persone  o
autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni  soltanto  per
questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel  corso
di udienze pubbliche o nei giudizi. 
    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso
essere interpretate nel senso di  imporre  ad  una  Parte  contraente
l'obbligo: 
    (a) di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altra Parte contraente; 
    (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altra Parte contraente; 
    (c) di fornire informazioni che potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale o  un  processo  commerciale,
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico. 
    4. Se le informazioni sono richieste da una Parte  Contraente  in
conformita'  con  il  presente  Articolo,  l'altra  Parte  Contraente
utilizzera' i poteri di cui dispone per raccogliere  le  informazioni
richieste, anche qualora le stesse non siano  rilevanti  per  i  fini
fiscali interni di detta altra Parte. L'obbligo di cui al periodo che
precede e' soggetto alle limitazioni previste  dal  paragrafo  3,  ma
tali limitazioni non possono essere in nessun caso  interpretate  nel
senso di permettere ad una Parte contraente di rifiutarsi di  fornire
informazioni solo perche' la stessa non ne ha un interesse ai  propri
fini fiscali. 
    5. Le disposizioni del paragrafo 3 non  possono  in  nessun  caso
essere  interpretate  nel  senso  che  una  Parte  Contraente   possa
rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto  le  stesse  sono
detenute da una banca, da un'altra  istituzione  finanziaria,  da  un
mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario
o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni  in  una
persona.