(Accordo-art. 26)
 
                              Art. 26. 
                 Membri delle missioni diplomatiche 
                      e degli uffici consolari 
 
    Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi
fiscali di cui beneficiano i membri  delle  missioni  diplomatiche  o
degli uffici consolari in virtu' delle regole  generali  del  diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.