(Accordo-art. 28)
 
                              Art. 28. 
                          Entrata in vigore 
 
    Ciascuna  delle  Parti  Contraenti  notifichera'   all'altra   il
completamento delle procedure richieste  dalla  propria  legislazione
per l'entrata in vigore del presente  Accordo.  Il  presente  Accordo
entrera' in  vigore  alla  data  di  ricezione  dell'ultima  di  tali
notifiche e avra' effetto: 
      (a) in Italia: 
    (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, ai redditi realizzati il, o  successivamente  al,  1°  gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra
in vigore; 
    (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in  cui  il  presente
Accordo entra in vigore; 
      (b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; 
    con  riferimento  alle  imposte  della   Regione   Amministrativa
Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di  accertamento  che  inizia
il, o successivamente al, 1° aprile  dell'anno  solare  successivo  a
quello in cui il presente Accordo entra in vigore.