Art. 28. Entrata in vigore Ciascuna delle Parti Contraenti notifichera' all'altra il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di tali notifiche e avra' effetto: (a) in Italia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; (b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.