Art. 29. Cessazione Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla cessazione da parte di una delle Parti Contraenti. Ciscuna Parte contraente puo' terminare l'Accordo, notificando per iscritto all'altra Parte Contraente la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo. In tale caso, l'accordo cessera' di avere effetto: (a) in Italia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e data la notifica; (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica; (b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; con riferimento alle imposte della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Hong Kong, il 14 giorno di gennaio 2013 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico