(Accordo-art. 29)
 
                              Art. 29. 
                             Cessazione 
 
    Il presente Accordo rimarra' in vigore sino  alla  cessazione  da
parte di una delle Parti Contraenti. Ciscuna  Parte  contraente  puo'
terminare  l'Accordo,  notificando  per  iscritto   all'altra   Parte
Contraente la cessazione almeno sei mesi prima della fine di  ciascun
anno  solare  successivo  al  periodo  di  cinque  anni  dalla   data
dell'entrata in vigore del presente Accordo. In tale caso,  l'accordo
cessera' di avere effetto: 
      (a) in Italia: 
    (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, ai redditi realizzati il, o  successivamente  al,  1°  gennaio
dell'anno solare successivo a quello in cui e data la notifica; 
    (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al,
1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in  cui  e'  data  la
notifica; 
      (b) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; 
    con  riferimento  alle  imposte  della   Regione   Amministrativa
Speciale di Hong Kong, per ciascun anno di  accertamento  che  inizia
il, o successivamente al, 1° aprile  dell'anno  solare  successivo  a
quello in cui e' data la notifica. 
    IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a  farlo,
hanno firmato il presente Accordo. 
    FATTO a Hong Kong, il  14  giorno  di  gennaio  2013  in  duplice
esemplare, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi  facenti
egualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico