(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
                        Definizioni generali 
 
    1. Ai fini del presente Accordo,  a  meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa applicazione: 
      (a) il  termine  «Italia»  designa  la  Repubblica  italiana  e
comprende qualsiasi zona situata al di fuori  del  mare  territoriale
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita'  con  la  propria   legislazione   e   con   il   diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per  quanto  concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
      (b) l'espressione  «Regione  Amministrativa  Speciale  di  Hong
Kong» designa ogni territorio  in  cui  si  applica  la  legislazione
fiscale della Regione Amministrativa  Speciale  di  Hong  Kong  della
Repubblica Popolare Cinese; 
      (c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi   ente    considerato    persona    giuridica    ai    fini
dell'imposizione; 
      (d) l'espressione «autorita' competente» designa: 
    (i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; 
    (ii) nella Regione  Amministrativa  Speciale  di  Hong  Kong,  il
Commissioner of Inland Revenue, o un suo rappresentante autorizzato o
ogni persona o ente autorizzato a svolgere le  attuali  funzioni  del
Commissioner o funzioni analoghe; 
      (e) le espressioni «una  Parte  Contraente»  e  «l'altra  Parte
Contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la  Regione
Amministrativa Speciale di Hong Kong; 
      (f) le espressioni «impresa di una Parte Contraente» e «impresa
dell'altra parte  Contraente»  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  una  Parte  Contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altra Parte Contraente; 
      (g)  per  «traffico  internazionale»   si   intende   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da  parte  di  un'impresa  di  una  Parte  Contraente,  ad
eccezione del caso in cui la nave  o  l'aeromobile  siano  utilizzati
esclusivamente tra localita' situate nell'altra Parte Contraente; 
      (h) il  termine  «nazionali»,  per  quanto  riguarda  l'Italia,
designa: 
    (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana; 
    (ii)  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone  e   le
associazioni costituite in conformita' con la legislazione in  vigore
in Italia: 
      (i) il termine  «persona»  comprende  le  persone  fisiche,  le
societa' e ogni altra associazione di persone; 
      (j) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta
della Regione Amministrativa Speciale di Hong  Kong,  a  seconda  del
contesto. 
    2. Nel presente Accordo.  le  espressioni  "imposta  italiana"  e
"imposta della Regione Amministrativa  Speciale  di  Hong  Kong"  non
includono  gli  importi  che  rappresentano  sanzioni   o   interessi
applicati ai sensi della legislazione di una delle  Parti  contraenti
relativamente alle imposte cui si  applica  il  presente  Accordo  ai
sensi dell'articolo 2. 
    3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo  in
qualunque momento da parte di una Parte  Contraente,  le  espressioni
ivi non definite hanno, a meno  che  il  contesto  non  richieda  una
diversa interpretazione, il significato che a esse e'  attribuito  in
quel momento dalla legislazione di  detta  Parte  relativamente  alle
imposte  cui  si  applica  l'Accordo,  prevalendo  ogni   significato
attribuito  dalle  leggi  fiscali  applicabili  di  detta  Parte  sul
significato dato al termine  nell'ambito  di  altre  leggi  di  detta
Parte.