Art. 3. Definizioni generali 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa applicazione: (a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (b) l'espressione «Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong» designa ogni territorio in cui si applica la legislazione fiscale della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese; (c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (d) l'espressione «autorita' competente» designa: (i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; (ii) nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il Commissioner of Inland Revenue, o un suo rappresentante autorizzato o ogni persona o ente autorizzato a svolgere le attuali funzioni del Commissioner o funzioni analoghe; (e) le espressioni «una Parte Contraente» e «l'altra Parte Contraente» designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong; (f) le espressioni «impresa di una Parte Contraente» e «impresa dell'altra parte Contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di una Parte Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altra Parte Contraente; (g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di una Parte Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altra Parte Contraente; (h) il termine «nazionali», per quanto riguarda l'Italia, designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza italiana; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in Italia: (i) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; (j) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, a seconda del contesto. 2. Nel presente Accordo. le espressioni "imposta italiana" e "imposta della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong" non includono gli importi che rappresentano sanzioni o interessi applicati ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti relativamente alle imposte cui si applica il presente Accordo ai sensi dell'articolo 2. 3. Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detta Parte sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detta Parte.