(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                              Residenti 
 
    1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di  una
Parte Contraente" designa: 
      (a) per quanto riguarda l'Italia, ogni persona che,  in  virtu'
della legislazione italiana, e' ivi assoggettata a imposta  a  motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia,  tale
espressione non comprende le persone che sono assoggettate a  imposta
in Italia soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti  situate
in Italia; 
      (b) per quanto riguarda la Regione Amministrativa  Speciale  di
Hong Kong, 
    (i)  ogni  persona  che  risiede   abitualmente   nella   Regione
Amministrativa Speciale di Hong Kong; 
    (ii) ogni persona  che  soggiorna  nella  Regione  Amministrativa
Speciale di Hong Kong per un periodo superiore a 180  giorni  durante
un esercizio fiscale o per un periodo superiora a 300 giorni  in  due
esercizi fiscali consecutivi, uno dei quali e' l'esercizio rilevante; 
    (iii)  una  societa'  costituita  nella  Regione   Amministrativa
Speciale di Hong Kong o una societa' che, se costituita al  di  fuori
della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong,  sia  normalmente
diretta o controllala nella Regione Amministrativa Speciale  di  Hong
Kong. 
    (iv) ogni altra persona costituita ai  sensi  della  legislazione
della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong o,  se  costituita
al di fuori della Regione Amministrativa Speciale di Hong  Kong,  che
sia normalmente diretta o controllata  nella  Regione  Amministrativa
Speciale di Hong Kong. 
      (c) per  quanto  riguarda  entrambe  le  Parti  Contraenti,  il
Governo o una sua suddivisione politica o  amministrativa  o  un  suo
ente locale. 
    2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona
fisica e' considerata residente di entrambe le Parti  Contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
    (a) detta persona e' considerata residente solo della Parte nella
quale  ha  un'abitazione   permanente.   Quando   essa   dispone   di
un'abitazione  permanente  in  entrambe  le  Parti,  e'   considerata
residente solo della Parte nella quale le sue relazioni personali  ed
economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); 
    (b) se non si puo' determinare la Parte nella quale detta persona
ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la  medesima  non  ha
un'abitazione permanente in alcuna delle Parti, essa  e'  considerata
residente solo della Parte in cui soggiorna abitualmente; 
    (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe le Parti,
ovvero non soggiorna abitualmente in alcuna  di  esse,  le  autorita'
competenti delle Parti Contraenti risolvono la  questione  di  comune
accordo. 
    3. Quando, in base alla disposizioni del paragrafo 1, una persona
diversa da una persona fisica  e'  residente  di  entrambe  le  Parti
Contraenti, le autorita' competenti delle  Parti  Contraenti  faranno
del loro meglio per risolvere la questione di comune  accordo  tenuto
conto della sede della sua direzione effettiva. In mancanza  di  tale
accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio  o
esenzione d'imposta previsti dall'Accordo.