(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                       Stabile organizzazione 
 
    1.  Ai  fini  del  presente   Accordo,   l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa  di  affari  per  mezzo  della
quale l'impresa esercita in tutto in parte la sua attivita'. 
    2.   L'espressione   "stabile   organizzazione"   comprende    in
particolare: 
    (a) una sede di direzione; 
    (b) una succursale; 
    (c) un ufficio; 
    (d) un'officina; 
    (e) un laboratorio: e 
    (f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o  altro
luogo di estrazione di risorse naturali. 
    3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresi': 
    (a) una cantiere o un progetto di costruzione, di installazione o
di montaggio, o le attivita' di supervisione ad  essi  collegate,  ma
solo se la durata di tale cantiere, progetto o  attivita'  oltrepassa
sei mesi; 
    (b)  la  prestazione  di  servizi  (ivi  compresi  i  servizi  di
consulenza) da  parte  di  un'impresa,  tramite  dipendenti  o  altro
personale assunto dall'impresa  a  tale  scopo,  in  relazione  a  un
cantiere, un progetto o ad attivita' di supervisione di cui al  comma
(a), se tali servizi continuano in una Parte Contraente in  relazione
a detto cantiere, progetto o attivita' per un periodo o  periodi  che
in totale oltrepassano sei mesi in un periodo di dodici mesi. 
    4. Nonostante le precedenti disposizioni del  presente  articolo,
non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
    (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
    (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
    (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
    (d) una sede fissa di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
    (e) una sede fissa di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
svolgere, per l'impresa qualsiasi altra attivita' che abbia carattere
preparatorio o ausiliario; 
    (f) una sede fissa di affari e' utilizzata  ai  soli  fini  della
combinazione delle attivita' di cui ai commi da (a)  a  (e),  purche'
l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta  da  tale
combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 
    5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1  e  2,  quando  una
persona - diversa da un agente che goda di uno  status  indipendente,
di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e  dispone  in
una Parte contraente di poteri che essa esercita abitualmente  e  che
le  permettono  di  concludere  contratti  a  nome  dell'impresa,  si
considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quella
Parte in relazione ad ogni attivita' intrapresa da questa persona per
l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta  persona  siano
limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali,  si  esercitate
per mezzo di  una  sede  fissa  di  affari,  non  permetterebbero  di
considerare questa sede fissa una  stabile  organizzazione  ai  sensi
delle disposizioni di detto paragrafo. 
    6.  Non  si  considera   che   un'impresa   abbia   una   stabile
organizzazione in una Parte Contraente per il  solo  fatto  che  essa
esercita in  detta  Parte  la  propria  attivita'  per  mezzo  di  un
mediatore, di un commissario generale o di  ogni  altro  intermediano
che goda di uno status indipendente, a condizione che  dette  persone
agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
    7. Il fatto che una societa' residente di  una  Parte  Contraente
controlli e sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altra
Parte Contraente ovvero svolga la propria attivita' in  questa  altra
Parte (a mezzo di una  stabile  organizzazione  oppure  nel  no)  non
costituisce di per se motivo  sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.