(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                         Redditi immobiliari 
 
    1. I redditi che un residente di una Parte Contraente  deriva  da
beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali
situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili  in  detta  altra
Parte. 
    2. L'espressione "beni immobili" ha il significaato che a essa e'
attribuito dal diritto della Parte Contraente in cui  i  beni  stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole forestali,  i  diritti  ai
quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprieta' fondiaria. 
    L'usufrutto dei beni immobili  e  i  diritti  relativi  a  canoni
variabili  o  fissi  per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
sfruttamento di giacimenti minerari, cave, sorgenti e  altre  risorse
naturali sono  considerati  altresi'  "beni  immobili".  Le  navi,  i
battelli e gli aeromobili non sono considerati bene immobili. 
    3. Le disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla utilizzazione diretta,  dalla  locazione  o  da  ogni
altra utilizzazione di beni immobili. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e  3  si  applicano  anche  ai
redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai  redditi
dei beni immobili  utilizzati  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente.