Art. 7. Utile delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di una Parte Contraente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altra Parte Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tale modo la sua attivita', gli utili che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detta altra Parte. 2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuna Parte Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa stessa. 3. Qualora, in conformita' con il paragrafo 2, una Parte Contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Parti contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altra Parte Contraente, detta altra Parte, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione, effettua una rettifica corrispondente qualora concordi con la rettifica effettuata dalla prima Parte Contraente; se l'altra Parte Contraente non concorda con la rettifica effettuata, le Parti contraenti elimineranno di comune accordo la doppia imposizione che ne risulta. 4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non sono modificate da quelle del presente articolo.