(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
                         Utile delle imprese 
 
    1.  Gli  utili  di  un'impresa  di  una  Parte  Contraente   sono
imponibili soltanto in detta Parte, a meno che l'impresa  non  svolga
un'attivita' industriale o commerciale  nell'altra  Parte  Contraente
per mezzo di una stabile organizzazione  ivi  situata.  Se  l'impresa
svolge in tale modo la sua attivita', gli utili che sono attribuibili
alla stabile organizzazione in conformita' con  le  disposizioni  del
paragrafo 2 sono imponibili in detta altra Parte. 
    2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo  22,  gli  utili
che sono attribuibili  in  ciascuna  Parte  Contraente  alla  stabile
organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili  che  si  ritiene
sarebbero  stati  da  essa  conseguiti,  in  particolare  nelle   sue
operazioni con altre parti dell'impresa,  se  si  fosse  trattato  di
un'impresa distinta e indipendente svolgente  attivita'  identiche  o
analoghe in condizioni  identiche  o  analoghe,  tenuto  conto  delle
funzioni svolte dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa
attraverso la stabile organizzazione  e  attraverso  le  altre  parti
dell'impresa stessa. 
    3.  Qualora,  in  conformita'  con  il  paragrafo  2,  una  Parte
Contraente proceda  a  rettificare  gli  utili  attribuibili  ad  una
stabile organizzazione di un'impresa di una delle Parti contraenti  e
di conseguenza assoggetti a tassazione  gli  utili  dell'impresa  che
sono stati tassati nell'altra Parte Contraente,  detta  altra  Parte,
nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione,  effettua
una  rettifica  corrispondente  qualora  concordi  con  la  rettifica
effettuata dalla prima Parte Contraente; se l'altra Parte  Contraente
non  concorda  con  la  rettifica  effettuata,  le  Parti  contraenti
elimineranno di comune accordo la doppia imposizione che ne risulta. 
    4. Quando gli utili comprendono elementi di  reddito  considerati
separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni
di tali articoli non sono modificate da quelle del presente articolo.