(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                    Navigazione marittima e aerea 
 
    1. Gli utili  che  un'impresa  di  una  Parte  Contraente  deriva
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o  di  aeromobili
sono imponibili soltanto in detta Parte. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 si  applicano  parimenti  agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.