Art. 9. Imprese associate 1. Allorche' (a) un'impresa di una Parte Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altra Parte Contraente, o (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di una Parte Contraente e di un'impresa dell'altra Parte Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. 2. Allorche' una Parte Contraente include tra gli utili di un'impresa di detta Parte - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altra Parte Contraente e' stata sottoposta a tassazione in detta altra Parte, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa della prima Parte se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altra Parte procede ad un'apposita rettifica dell'ammontare dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' con la procedura amichevole di cui all'articolo 24 del presente Accordo.