(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                          Imprese associate 
 
    1. Allorche' 
    (a) un'impresa di una Parte Contraente partecipa  direttamente  o
indirettamente  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale   di
un'impresa dell'altra Parte Contraente, o 
    (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di una Parte
Contraente e di un'impresa dell'altra Parte Contraente, 
    e, nell'uno  e  nell'altro  caso,  le  due  imprese,  nelle  loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. 
    2. Allorche' una  Parte  Contraente  include  tra  gli  utili  di
un'impresa di detta Parte - e di conseguenza assoggetta a  tassazione
- gli utili sui quali un'impresa dell'altra Parte Contraente e' stata
sottoposta a tassazione in detta  altra  Parte,  e  gli  utili  cosi'
inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa  della
prima Parte se le condizioni convenute tra  le  due  imprese  fossero
state quelle che si sarebbero  convenute  tra  imprese  indipendenti,
l'altra  Parte  procede  ad  un'apposita   rettifica   dell'ammontare
dell'imposta ivi applicata su tali utili.  Tali  rettifiche  dovranno
effettuarsi unicamente in conformita' con la procedura amichevole  di
cui all'articolo 24 del presente Accordo.