PROTOCOLLO all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (l'«Accordo»), i Governi delle Parti contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo. Resta inteso che: 1. con riferimento al paragrafo 3(c) dell'articolo 11, le autorita' competenti delle Parti contraenti si informeranno reciprocamente per iscritto circa gli enti o gli organismi cui si applica il paragrafo. 2. con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.) sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 3. con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 24, le due Parti contraenti considerano che l'applicazione delle agevolazioni e l'esecuzione dei rimborsi in seguito a un accordo reciproco dovrebbero rimanere legate ai termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali per l'avvio delle procedure. 4. con riferimento all'articolo 25, le disposizioni ivi contenute non impediscono che le autorita' della Repubblica Italiana, per le imposte gestite e applicate da dette autorita' fiscali utilizzino la documentazione costituita da accertamenti, calcoli, tabulati, elenchi, relazioni e prodotti analoghi, derivanti dall'uso lecito delle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 25. Resta inoltre inteso che, se in qualunque momento successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi di qualsiasi accordo tra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e una terza giurisdizione che faccia parte del Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong convenga di scambiare informazioni relative ad imposte diverse da quelle che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo, in tal caso la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong avviera' con sollecitudine negoziati con la Repubblica Italiana al fine di estendere il campo di applicazione dell'articolo 25 a tali altre imposte. 5. con riferimento all'articolo 25, le informazioni non saranno divulgate a terze giurisdizioni per nessuna finalita' senza il preventivo consenso dell'autorita' competente della Parte Contraente che fornisce le informazioni. 6. con riferimento all'Italia: (a) le imposte riscosse in una Parte Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente o della Parte di cui questi e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo. (b) le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione della Parte Contraente tenuta ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale della Parte Contraente di cui il contribuente e' residente che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo. (c) le autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione del presente paragrafo, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 24 del presente Accordo. (d) le disposizioni del comma (c) del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione, di comune accordo, da parte delle Parti contraenti di altre procedure per l'applicazione delle limitazioni previste dall'Accordo. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Hong Kong il 14 giorno di gennaio 2013 in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.