(Protocollo)
 
                             PROTOCOLLO 
 
all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo  della
Regione  Amministrativa  Speciale  di  Hong  Kong  della   Repubblica
Popolare Cinese per evitare  le  doppie  imposizioni  in  materia  di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. 
    All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Governo della Regione Amministrativa Speciale  di  Hong
Kong  della  Repubblica  Popolare  Cinese  per  evitare   le   doppie
imposizioni in materia di imposte sul  reddito  e  per  prevenire  le
evasioni fiscali (l'«Accordo»),  i  Governi  delle  Parti  contraenti
hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari  che  formano
parte integrante dell'Accordo. 
 
                          Resta inteso che: 
 
    1.  con  riferimento  al  paragrafo  3(c)  dell'articolo  11,  le
autorita'  competenti  delle   Parti   contraenti   si   informeranno
reciprocamente per iscritto circa gli enti o  gli  organismi  cui  si
applica il paragrafo. 
    2. con riferimento ai  paragrafi  1  e  2  dell'articolo  19,  le
remunerazioni pagate  ad  una  persona  fisica  in  corrispettivo  di
servizi resi alla Banca  d'Italia  o  all'Istituto  Italiano  per  il
Commercio Estero (I.C.E.) sono  incluse  nel  campo  di  applicazione
delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 
    3. con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 24, le due  Parti
contraenti  considerano  che  l'applicazione  delle  agevolazioni   e
l'esecuzione  dei  rimborsi  in  seguito  a  un   accordo   reciproco
dovrebbero rimanere  legate  ai  termini  previsti  dalle  rispettive
legislazioni nazionali per l'avvio delle procedure. 
    4. con riferimento all'articolo 25, le disposizioni ivi contenute
non impediscono che le autorita' della Repubblica  Italiana,  per  le
imposte gestite e applicate da dette autorita' fiscali utilizzino  la
documentazione  costituita  da   accertamenti,   calcoli,   tabulati,
elenchi, relazioni e prodotti  analoghi,  derivanti  dall'uso  lecito
delle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo  2  dell'articolo
25. 
    Resta inoltre inteso che,  se  in  qualunque  momento  successivo
all'entrata in vigore dell'Accordo, ai sensi di qualsiasi accordo tra
la  Regione  Amministrativa  Speciale  di  Hong  Kong  e  una   terza
giurisdizione che faccia parte del Global Forum on  Transparency  and
Exchange of Information for Tax Purposes, la  Regione  Amministrativa
Speciale di Hong Kong convenga di scambiare informazioni relative  ad
imposte diverse da quelle che rientrano nel campo di applicazione del
presente Accordo, in tal caso la Regione Amministrativa  Speciale  di
Hong Kong avviera' con  sollecitudine  negoziati  con  la  Repubblica
Italiana al fine di estendere il campo di applicazione  dell'articolo
25 a tali altre imposte. 
    5. con riferimento all'articolo 25, le informazioni  non  saranno
divulgate a  terze  giurisdizioni  per  nessuna  finalita'  senza  il
preventivo consenso dell'autorita' competente della Parte  Contraente
che fornisce le informazioni. 
    6. con riferimento all'Italia: 
    (a) le imposte riscosse in una Parte Contraente mediante ritenuta
alla fonte sono rimborsate su  richiesta  del  contribuente  o  della
Parte di cui questi e' residente qualora il diritto  alla  percezione
di  dette  imposte  sia  limitato  dalle  disposizioni  del  presente
Accordo. 
    (b) le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini
stabiliti  dalla  legislazione  della  Parte  Contraente  tenuta   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale della Parte Contraente di cui il contribuente  e'
residente che certifichi che sussistono le condizioni  richieste  per
aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dall'Accordo. 
    (c) le autorita' competenti delle Parti  contraenti  stabiliranno
di  comune  accordo  le  modalita'  di  applicazione   del   presente
paragrafo, in conformita' con le disposizioni  dell'articolo  24  del
presente Accordo. 
    (d) le disposizioni del comma  (c)  del  presente  paragrafo  non
pregiudicano l'applicazione, di comune accordo, da parte delle  Parti
contraenti di altre procedure per  l'applicazione  delle  limitazioni
previste dall'Accordo. 
    In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a  farlo,
hanno firmato il presente Protocollo. 
    Fatto a Hong Kong  il  14  giorno  di  gennaio  2013  in  duplice
esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti
egualmente fede.