Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 annui
a decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1  del  presente
articolo e riferisce  in  merito  al  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma  1,  fatta
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,  comma  3,
lettera  l),  della  citata  legge  n.  196  del  2009,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella
misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del  maggiore  onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio,  in  via  prioritaria  del
Fondo nazionale per le politiche sociali,  di  cui  all'articolo  20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,  ed  eventualmente  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.