(Accordo-art. 1)
 
                             ACCORDO TRA 
                LA REPUBBLICA  ITALIANA E IL GIAPPONE 
                       SULLA SICUREZZA SOCIALE 
 
    La Repubblica italiana e il Giappone, 
    con l'obiettivo di regolare le loro  mutue  relazioni  nel  campo
della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
    1. Ai fini del presente accordo, 
    (a) "cittadino" significa, 
    con riferimento alla Repubblica italiana, 
    un cittadino italiano come definito dalla legge della  Repubblica
italiana sulla cittadinanza, 
    con riferimento al Giappone, 
    un  cittadino  giapponese  come  definito   dalla   legge   della
Repubblica italiana sulla cittadinanza; 
    (b) "legislazione" significa, 
    le leggi e i  regolamenti  dello  Stato  contraente  relativi  ai
sistemi specificati all'art. 2; 
    (c) "autorita' competente" significa, 
    ogni  organizzazione  governativa   di   uno   Stato   contraente
competente per i sistemi specificati all'art. 2; 
    (d) "istituzione competente" significa, 
    qualsiasi istituzione previdenziale, o  loro  associazione  dello
Stato  contraente,  responsabile  per  l'applicazione   dei   sistemi
specificati all'art. 2; 
    (e) "prestazione" significa, 
    una pensione o qualsiasi altra prestazione  in  denaro  ai  sensi
della legge dello Stato contraente. 
    2. Ai fini  del  presente  Accordo,  ogni  termine  non  definito
all'interno dell'Accordo stesso assumera' il senso  attribuito  dalla
legislazione applicabile.