Art. 11. Per quel che riguarda il coniuge o i figli al seguito della persona che lavora nel territorio del Giappone ed e' soggetta alla legislazione della Repubblica italiana in conformita' all'art. 7, al par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10: a) nei casi in cui il coniuge o i figli al seguito non siano cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verra' applicata nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un richiesta in tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto sopra detto non verra' applicato; b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese sara' determinata in conformita' con la normativa giapponese.