(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    Per quel che riguarda il coniuge  o  i  figli  al  seguito  della
persona che lavora nel territorio del Giappone ed  e'  soggetta  alla
legislazione della Repubblica italiana in conformita' all'art. 7,  al
par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10: 
    a) nei casi in cui il coniuge o i  figli  al  seguito  non  siano
cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verra' applicata
nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un richiesta  in
tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto  sopra  detto  non
verra' applicato; 
    b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano  cittadini
giapponesi,   l'esenzione   dalla   legislazione   giapponese   sara'
determinata in conformita' con la normativa giapponese.