Art. 13. Fatta salva ogni altra previsione di questo Accordo diversa dall'art. 10, riguardo al sistema Italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell'art. 2 ed al sistema Giapponese specificato nel paragrafo 2 (b) dell'art. 2, le seguenti clausole saranno applicate: a. Laddove una persona che sia assoggettata al sistema italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell'art. 2 o dal sistema giapponese nel paragrafo 2 (b) dell'art. 2 e lavori nel territorio di uno Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro la cui attivita' si svolge in quel territorio, sia da quel datore di lavoro inviata da quel territorio a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, la persona dipendente sara' soggetta, per quanto riguarda quell'impiego, solo alla legislazione del primo Stato contraente, purche', questo periodo di distacco non ecceda i cinque anni. b. Se il distacco di cui al paragrafo (a) di questo articolo prosegue oltre i cinque anni, le autorita' competenti di entrambi gli Stati contraenti o le competenti istituzioni designate da queste autorita' competenti, possono concordare che la persona dipendente resti soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente. c. Il paragrafo (a) di questo articolo sara' applicato laddove una persona sia stata trasferita dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente al territorio di un Terzo Stato, e successivamente inviato dal suo datore di lavoro dal territorio dello Stato Terzo al territorio dell'altro Stato contraente.