(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
    Fatta salva ogni  altra  previsione  di  questo  Accordo  diversa
dall'art. 10, riguardo al sistema Italiano specificato nel  paragrafo
1 (b) dell'art. 2 ed al sistema Giapponese specificato nel  paragrafo
2 (b) dell'art. 2, le seguenti clausole saranno applicate: 
    a. Laddove una persona che sia assoggettata al  sistema  italiano
specificato nel paragrafo 1 (b) dell'art. 2 o dal sistema  giapponese
nel paragrafo 2 (b) dell'art. 2 e lavori nel territorio di uno  Stato
contraente alle dipendenze di un datore di lavoro la cui attivita' si
svolge in quel territorio, sia da quel datore di  lavoro  inviata  da
quel  territorio  a  lavorare   nel   territorio   dell'altro   Stato
contraente, la persona dipendente sara' soggetta, per quanto riguarda
quell'impiego, solo alla legislazione  del  primo  Stato  contraente,
purche', questo periodo di distacco non ecceda i cinque anni. 
    b. Se il distacco di cui al  paragrafo  (a)  di  questo  articolo
prosegue oltre i cinque anni, le autorita' competenti di entrambi gli
Stati contraenti o le  competenti  istituzioni  designate  da  queste
autorita' competenti, possono concordare che  la  persona  dipendente
resti soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente. 
    c. Il paragrafo (a) di questo articolo  sara'  applicato  laddove
una persona sia  stata  trasferita  dal  suo  datore  di  lavoro  dal
territorio di uno Stato contraente al territorio di un Terzo Stato, e
successivamente inviato dal suo datore di lavoro dal territorio dello
Stato Terzo al territorio dell'altro Stato contraente.