Art. 14. 1. Le autorita' competenti di entrambi gli Stati contraenti dovranno: a) accordarsi sulle misure amministrative necessarie per l'applicazione di questo Accordo; b) designare, tra le autorita' competenti o le istituzioni competenti, gli organismi di collegamento che possano comunicare direttamente tra di loro per facilitare l'applicazione di questo Accordo; e c) comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni relative a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella misura in cui tali modifiche possano riguardare l'applicazione di questo Accordo. 2. Le autorita' e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, forniranno ogni necessaria assistenza per l'applicazione di questo Accordo. Questa assistenza sara' completamente gratuita.