(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
 
    1. Le autorita'  competenti  di  entrambi  gli  Stati  contraenti
dovranno: 
    a)  accordarsi  sulle  misure   amministrative   necessarie   per
l'applicazione di questo Accordo; 
    b) designare,  tra  le  autorita'  competenti  o  le  istituzioni
competenti, gli organismi  di  collegamento  che  possano  comunicare
direttamente tra di loro  per  facilitare  l'applicazione  di  questo
Accordo; e 
    c) comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni  relative
a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella  misura  in  cui
tali modifiche possano riguardare l'applicazione di questo Accordo. 
    2. Le autorita' e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati
contraenti,  nell'ambito   delle   proprie   rispettive   competenze,
forniranno ogni necessaria assistenza per  l'applicazione  di  questo
Accordo. Questa assistenza sara' completamente gratuita.