Art. 15. 1) Nella misura in cui la legislazione ed altre leggi e regolamenti rilevanti di uno Stato contraente contengano clausole su un'esenzione o riduzione dei costi amministrativi o dei diritti consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di quello Stato contraente, queste clausole saranno applicate anche ai documenti presentati in applicazione di questo Accordo e della legislazione dell'altro Stato contraente. 2) Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo e della legislazione di uno Stato contraente non sara' richiesta la legalizzazione e nessun altra simile formalita' dalle autorita' diplomatiche o consolari.