(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
 
    1)  Nella  misura  in  cui  la  legislazione  ed  altre  leggi  e
regolamenti rilevanti di uno Stato contraente contengano clausole  su
un'esenzione o riduzione  dei  costi  amministrativi  o  dei  diritti
consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di
quello Stato contraente, queste clausole saranno applicate  anche  ai
documenti presentati  in  applicazione  di  questo  Accordo  e  della
legislazione dell'altro Stato contraente. 
    2) Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo  e  della
legislazione  di  uno  Stato  contraente  non  sara'   richiesta   la
legalizzazione e  nessun  altra  simile  formalita'  dalle  autorita'
diplomatiche o consolari.