(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
 
    1) Nell'applicazione di questo Accordo, le competenti  Autorita',
le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi
gli  Stati  contraenti  possono  comunicare  direttamente  in  lingua
italiana, giapponese o  inglese  tra  di  loro  e  con  ogni  persona
interessata, ovunque questa persona risieda. 
    2) Nell'applicazione di questo Accordo, le autorita'  competenti,
le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di  uno  Stato
contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste  o  di
qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti
nella lingua dell'altro Stato contraente.