Art. 16. 1) Nell'applicazione di questo Accordo, le competenti Autorita', le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti possono comunicare direttamente in lingua italiana, giapponese o inglese tra di loro e con ogni persona interessata, ovunque questa persona risieda. 2) Nell'applicazione di questo Accordo, le autorita' competenti, le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di uno Stato contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste o di qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti nella lingua dell'altro Stato contraente.