Art. 17. 1) Le autorita' competenti, le istituzioni competenti o gli organismi di collegamento di uno Stato contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, invieranno alle autorita' competenti, alle istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato contraente informazioni su persone raccolte in conformita' alla propria legislazione nella misura in cui tali informazioni siano necessarie all'applicazione di questo Accordo. 2) Salvo che sia diversamente disposto dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato contraente, le informazioni su persone che siano trasmesse in conformita' con questo Accordo a questo Stato contraente dall'altro Stato contraente saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione di questo Accordo. Tali informazioni cosi' ricevute da uno Stato contraente saranno trattate secondo le leggi e i regolamenti di questo Stato contraente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.