(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
 
    1) Le autorita'  competenti,  le  istituzioni  competenti  o  gli
organismi di collegamento di uno Stato contraente, conformemente alle
proprie leggi e regolamenti, invieranno  alle  autorita'  competenti,
alle  istituzioni  competenti  e  agli  organismi   di   collegamento
dell'altro Stato  contraente  informazioni  su  persone  raccolte  in
conformita' alla  propria  legislazione  nella  misura  in  cui  tali
informazioni siano necessarie all'applicazione di questo Accordo. 
    2)  Salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle  leggi  e  dai
regolamenti di uno Stato contraente, le informazioni su  persone  che
siano trasmesse in conformita' con  questo  Accordo  a  questo  Stato
contraente   dall'altro   Stato   contraente    saranno    utilizzate
esclusivamente ai fini  dell'applicazione  di  questo  Accordo.  Tali
informazioni cosi' ricevute da uno Stato contraente saranno  trattate
secondo le leggi e  i  regolamenti  di  questo  Stato  contraente  in
materia di protezione e trattamento dei dati personali.