Art. 18. 1) Qualora una domanda iscritta di prestazioni, un ricorso o qualsiasi altra dichiarazione prevista dalla legislazione di uno Stato contraente sia presentata all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente che sia competente a ricevere simili richieste, ricorsi o dichiarazioni in forza della legislazione di quest'altro Stato contraente, questa domanda di prestazione, ricorso o dichiarazione sara' considerata come presentata nella stessa data all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento del primo Stato contraente e saranno gestite in conformita' alle procedure ed alla legislazione del primo Stato contraente. 2) L'autorita' competente, l'istituzione competente e l'agenzia di collegamento di uno Stato contraente trasmetteranno la domanda di prestazione, il ricorso o qualsiasi altra dichiarazione presentata, conformemente al paragrafo 1 di questo Articolo, all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'agenzia di collegamento dell'altro Stato contraente.