(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
 
    1) Qualora una domanda iscritta  di  prestazioni,  un  ricorso  o
qualsiasi altra dichiarazione  prevista  dalla  legislazione  di  uno
Stato   contraente   sia   presentata    all'autorita'    competente,
all'istituzione competente o all'organismo di collegamento dell'altro
Stato contraente che sia  competente  a  ricevere  simili  richieste,
ricorsi o dichiarazioni in forza della  legislazione  di  quest'altro
Stato  contraente,  questa  domanda   di   prestazione,   ricorso   o
dichiarazione sara' considerata come  presentata  nella  stessa  data
all'autorita' competente, all'istituzione competente o  all'organismo
di collegamento del primo  Stato  contraente  e  saranno  gestite  in
conformita' alle procedure  ed  alla  legislazione  del  primo  Stato
contraente. 
    2) L'autorita' competente, l'istituzione competente  e  l'agenzia
di collegamento di uno Stato contraente trasmetteranno la domanda  di
prestazione, il ricorso o qualsiasi altra  dichiarazione  presentata,
conformemente  al  paragrafo  1  di  questo  Articolo,  all'autorita'
competente, all'istituzione competente o all'agenzia di  collegamento
dell'altro Stato contraente.