(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    Questo accordo si applichera', 
    1. per quel che concerne la Repubblica italiana, 
    (a) ai seguenti sistemi pensionistici italiani: 
    (I) l'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',  la
vecchiaia e superstiti; 
    (II) gestioni speciali dell'assicurazione  generale  obbligatoria
per i lavoratori autonomi; 
    (III)   la   gestione   separata   dell'assicurazione    generale
obbligatoria; e 
    (IV)  i  sistemi  sostitutivi  ed  esclusivi   dell'assicurazione
generale obbligatoria specificata in (I); 
    tuttavia, 
    questo   Accordo   non   si    applichera'    alle    prestazioni
non-contributivi che sono  finanziati  completamente  o  parzialmente
attraverso le risorse del bilancio nazionale, e 
    ai fini di questo  Accordo,  l'art.  13  non  si  applichera'  al
sistema  pensionistico  italiano  specificato  in   (a)   di   questo
paragrafo; e 
    (b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 
    tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli  dal  5  al  7,
paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno  applicabili  al
sistema italiano specificato in (b) di questo paragrafo; e 
    2. per quanto riguarda il Giappone, 
    (a) ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi: 
    (I)  la  pensione  nazionale  (eccetto  il  Fondo   pensionistico
nazionale); 
    (II) l'assicurazione pensionistica per i  lavoratori  subordinati
(eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati); 
    (III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali; 
    (IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici
locali  e  per  gli  impiegati   assimilati   (eccetto   il   sistema
pensionistico per i membri delle assemblee locali); e 
    (V) il  "Mutual  Aid  Pension"  per  il  personale  delle  scuole
private; 
    tuttavia, ai fini di questo Accordo, la  pensione  nazionale  non
includera' la Pensione di Vecchiaia  o  qualsiasi  altro  trattamento
previdenziale che sia concesso su basi  transitorie  o  complementari
per  fini  assicurativi  e  che   sia   liquidabile   interamente   o
principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio e  l'art.
13  non  sara'  applicabile  al  sistema   pensionistico   giapponese
specificato in (a) di questo paragrafo; e 
    (b) al sistema assicurativo giapponese per l'impiego  concernente
le prestazioni di disoccupazione; 
    tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli da 5  a  7,  il
paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno  applicabili  al
sistema giapponese specificato in (b) di questo paragrafo.