(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
 
    Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'art. 7 e del paragrafo
a) dell'art. 13, nel caso di una persona il cui  distaccamento  o  la
prestazione di lavoro autonomo a cui si e' fatto riferimento in  quei
paragrafi siano iniziati  prima  dell'entrata  in  vigore  di  questo
Accordo, il periodo di tale distaccamento  o  lavoro  autonomo  sara'
considerato iniziato dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  questo
Accordo.