Art. 22. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'art. 7 e del paragrafo a) dell'art. 13, nel caso di una persona il cui distaccamento o la prestazione di lavoro autonomo a cui si e' fatto riferimento in quei paragrafi siano iniziati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo, il periodo di tale distaccamento o lavoro autonomo sara' considerato iniziato dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.