(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
 
    1) Questo Accordo restera' in vigore per un  periodo  indefinito.
Ciascuno Stato  contraente  puo'  dare  all'altro  Stato  contraente,
attraverso i canali diplomatici,  notizia  scritta  della  cessazione
dell'Accordo. In tal caso, questo Accordo  restera'  in  vigore  fino
all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo al mese  in  cui  la
cessazione e' stata notificata. 
    2) Quando  uno  degli  Stati  contraenti  informa  l'altro  Stato
contraente della cessazione degli effetti dell'Accordo, entrambi  gli
Stati contraenti si consulteranno al fine di risolvere  le  questioni
che potrebbero sorgere con la cessazione di questo Accordo. 
    In fede di cio', i firmatari, essendo debitamente autorizzati dai
loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo. 
    Fatto a ......... , il ...........  ,  in  duplice  originale  in
lingua inglese. 
 
Per la Repubblica italiana 
 
                                                 Per il Giappone