Art. 24. 1) Questo Accordo restera' in vigore per un periodo indefinito. Ciascuno Stato contraente puo' dare all'altro Stato contraente, attraverso i canali diplomatici, notizia scritta della cessazione dell'Accordo. In tal caso, questo Accordo restera' in vigore fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo al mese in cui la cessazione e' stata notificata. 2) Quando uno degli Stati contraenti informa l'altro Stato contraente della cessazione degli effetti dell'Accordo, entrambi gli Stati contraenti si consulteranno al fine di risolvere le questioni che potrebbero sorgere con la cessazione di questo Accordo. In fede di cio', i firmatari, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo. Fatto a ......... , il ........... , in duplice originale in lingua inglese. Per la Repubblica italiana Per il Giappone