(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Salvo quanto diversamente previsto in questo accordo, le  persone
specificate all'art. 3, che risiedono sul  territorio  di  uno  Stato
contraente, riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello
Stato contraente nell'applicazione della legislazione di quello Stato
contraente.