Art. 5. 1. Qualsiasi previsione della legislazione di uno Stato contraente, che limiti la titolarita' o il pagamento di prestazioni esclusivamente perche' la persona risiede fuori del territorio di quello Stato contraente, non sara' applicabile a persone che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente. Tuttavia, quanto sopra menzionato non incide sulle disposizioni della legislazione del Giappone che richiedono che una persona di 60 anni o oltre ma al di sotto dei 65 anni alla data del primo esame medico o della morte, di essere domiciliato in territorio giapponese per l'acquisizione della titolarita' della Pensione di invalidita' di base o della pensione ai superstiti di base. 2. Le prestazioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente saranno versati ai cittadini dell'altro Stato contraente che risiedono nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni come se fossero cittadini del primo Stato contraente residenti nel territorio di quel terzo Stato.