(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    1.  Qualsiasi  previsione  della  legislazione   di   uno   Stato
contraente, che limiti la titolarita' o il pagamento  di  prestazioni
esclusivamente perche' la persona risiede  fuori  del  territorio  di
quello  Stato  contraente,  non  sara'  applicabile  a  persone   che
risiedono  sul  territorio  dell'altro  Stato  contraente.  Tuttavia,
quanto  sopra  menzionato  non  incide   sulle   disposizioni   della
legislazione del Giappone che richiedono che una persona di 60 anni o
oltre ma al di sotto dei 65 anni alla data del primo esame  medico  o
della morte, di  essere  domiciliato  in  territorio  giapponese  per
l'acquisizione della titolarita' della  Pensione  di  invalidita'  di
base o della pensione ai superstiti di base. 
    2. Le  prestazioni  previste  dalla  legislazione  di  uno  Stato
contraente saranno versati ai cittadini dell'altro  Stato  contraente
che  risiedono  nel  territorio  di  un  terzo  Stato,  alle   stesse
condizioni come se  fossero  cittadini  del  primo  Stato  contraente
residenti nel territorio di quel terzo Stato.