Art. 8. Qualora la persona lavori come dipendente a bordo di una nave battente bandiera dello Stato contraente e sarebbe altrimenti soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, tale persona e' soggetta solamente alla legislazione di quello Stato contraente. Tuttavia, la persona dipendente da un datore di lavoro con sede nel territorio dell'altro Stato contraente, sara' soggetta solo alla legislazione dell'altro stato contraente se risiede nel territorio dell'altro Stato contraente.