(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    1.  Questo  Accordo  non   pregiudica   le   disposizioni   della
Convenzione di Vienna sulle  Relazioni  diplomatiche  del  18  aprile
1961, o la Convenzione di Vienna sulle  relazioni  consolari  del  24
aprile 1963. 
    2. Fatto salvo il paragrafo 1  di  questo  articolo,  qualora  un
impiegato pubblico di uno Stato contraente  o  qualsiasi  persona  ad
esso assimilata in base alla legislazione di quello Stato  contraente
e' inviato a lavorare nel  territorio  dell'altro  Stato  contraente,
tale persona sara' soggetta solo alla legislazione  del  primo  Stato
contraente come se tale persona stesse lavorando nel  territorio  del
primo Stato contraente.