Art. 9. 1. Questo Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 di questo articolo, qualora un impiegato pubblico di uno Stato contraente o qualsiasi persona ad esso assimilata in base alla legislazione di quello Stato contraente e' inviato a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sara' soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se tale persona stesse lavorando nel territorio del primo Stato contraente.