(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di
                   informazioni in materia fiscale 
 
    Il Governo della Repubblica Italiana e  il  Governo  delle  Isole
Cayman, nell'intento di  agevolare  lo  scambio  di  informazioni  in
materia fiscale hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
            Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo 
 
    Le  autorita'  competenti  delle  Parti  contraenti  si  prestano
assistenza attraverso  lo  scambio  di  informazioni  presumibilmente
rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi  interne
delle  Parti  contraenti  relativamente  alle  imposte  oggetto   del
presente  Accordo.  Dette  informazioni  includono  le   informazioni
presumibilmente rilevanti per la determinazione,  l'accertamento,  la
riscossione di dette imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti,
oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.
Le informazioni sono scambiate conformemente  alle  disposizioni  del
presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalita'
previste all'articolo 8.  I  diritti  e  le  misure  di  salvaguardia
assicurati alle persone dalle leggi  o  dalla  prassi  amministrativa
della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi
non impediscano  o  posticipino,  in  maniera  indebita,  l'effettivo
scambio di informazioni.