Articolo 12 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica delle Parti contraenti, in conformita' alle rispettive legislazioni. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui ciascuna Parte abbia formalmente comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore. All'ano dell'entrata in vigore, l'Accordo avra' effetto: a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.