(Accordo-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il  presente  Accordo  e'  soggetto  a  ratifica  delle  Parti
contraenti, in conformita' alle rispettive legislazioni. 
    2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
dell'ultima  notifica  con  cui  ciascuna  Parte  abbia   formalmente
comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne
necessarie all'entrata in vigore.  All'ano  dell'entrata  in  vigore,
l'Accordo avra' effetto: 
    a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e 
    b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo
1 a partire da  tale  data,  ma  soltanto  in  relazione  ai  periodi
d'imposta che iniziano in  tale  data,  o  successivamente  ad  essa,
oppure, in mancanza di  un  periodo  d'imposta,  a  tutti  gli  oneri
fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.