(Accordo-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
 
                              Denuncia 
 
    1.  Ciascuna   Parte   contraente   puo'   denunciare   l'Accordo
notificandone la cessazione per via  diplomatica  o  tramite  lettera
all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 
    2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di  sei  mesi  dalla  data  di
ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente. 
    3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti rimangono  vincolate
dalle  disposizioni  dell'articolo  8  con  riferimento  a  tutte  le
informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo. 
    In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a  farlo,
hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Londra il 3 Dicembre 2012,  in  due  originali,  ciascuno
nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente
fede. 
      
 
              Parte di provvedimento in formato grafico