Articolo 13 Denuncia 1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente. 3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Londra il 3 Dicembre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico