Articolo 3 Imposte considerate 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Italia: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle societa'; l'imposta regionale sulle attivita' produttive; l'imposta sul valore aggiunto; l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni; le imposte sostitutive; b) nelle Isole Cayman, ogni imposta istituita dalle Isole Cayman di natura sostanzialmente analoga ad imposte esistenti in Italia a cui si applica il presente accordo. 2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorita' competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.