(Accordo-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
 
                         Imposte considerate 
 
    1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: 
      a) in Italia: 
    l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    l'imposta sul reddito delle societa'; 
    l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    l'imposta sul valore aggiunto; 
    l'imposta sulle successioni; 
    l'imposta sulle donazioni; 
    le imposte sostitutive; 
      b) nelle Isole  Cayman,  ogni  imposta  istituita  dalle  Isole
Cayman di natura sostanzialmente  analoga  ad  imposte  esistenti  in
Italia a cui si applica il presente accordo. 
    2. Il presente Accordo si  applica  ad  ogni  imposta  di  natura
identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in  aggiunta
o in sostituzione delle imposte esistenti.  Il  presente  Accordo  si
applica anche ad  ogni  imposta  di  natura  sostanzialmente  analoga
istituita dopo la data della firma  dell'Accordo  in  aggiunta  o  in
sostituzione delle imposte esistenti con  l'accordo  delle  autorita'
competenti delle Parti contraenti. Inoltre,  le  imposte  considerate
possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti  di  comune
accordo mediante uno scambio  di  lettere.  Le  autorita'  competenti
delle Parti contraenti si  notificheranno  le  modifiche  sostanziali
apportate alle disposizioni fiscali  ed  alle  misure  connesse  alla
raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.