Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente: a) il termine "Parte contraente" designa, come il contesto richiede, l'Italia o le Isole Cayman; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; c) il termine "Isole Cayman" designa il territorio delle Isole Cayman e comprende il mare territoriale, le aree all'interno dei confini marittimi delle Isole Cayman e qualsiasi zona all'interno della quale, in conformita' con il diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti delle Isole Cayman per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini e le loro risorse naturali; d) il termine "autorita' competente" designa: i) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; ii) nel caso delle Isole Cayman, la "Tax Information Authority" o una persona o autorita' da questa designato; e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' o ogni altra associazione di persone; f) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; g) il termine "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori; h) il termine "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa'; i) il termine "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorita' competenti delle Parti contraenti; j) l'espressione "piano o fondo comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purche' le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori: k) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo; l) il termine "Parte richiedente" designa la Parte contraente che richiede le informazioni; m) il termine "Parte interpellata" designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni; n) il termine "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; o) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma; p) il termine "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente, fermo restando che il termine "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti. 2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.