Articolo 8 Riservatezza Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente interessata incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorita' possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente o autorita' o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.