(Accordo-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
 
                            Riservatezza 
 
    Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente  ai  sensi
del presente Accordo sono  considerate  riservate  e  possono  essere
comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi  tribunali
e organi amministrativi) nella giurisdizione della  Parte  contraente
interessata incaricate dell'accertamento o  della  riscossione  delle
imposte  previste  dal  presente  Accordo,  delle  procedure  o   dei
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
presentati per  tali  imposte.  Dette  persone  o  autorita'  possono
utilizzare  le  informazioni  solo  a  tali  fini.  Dette  persone  o
autorita'  possono  comunicare  le  informazioni   nei   procedimenti
giudiziari o nelle  sentenze.  Le  informazioni  non  possono  essere
comunicate  a  nessun'altra  persona,  ente  o  autorita'   o   altra
giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita'
competente della Parte interpellata.