(Convenzione-art. 12)
                             Articolo 12 
 
    1. Fatto salvo l'art. 7, le autorita' di uno Stato contraente sul
cui territorio si trovino il minore o dei beni ad  esso  appartenenti
sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o  dei
beni del  minore  aventi  un  carattere  provvisorio  e  un'efficacia
territoriale ristretta a quello Stato, sempre  che  tali  misure  non
siano  incompatibili  con  quelle  gia'  adottate   dalle   autorita'
competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10. 
    2. Le misure adottate in applicazione  del  paragrafo  precedente
nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno
Stato contraente cessano di avere effetto  non  appena  le  autorita'
competenti ai sensi degli articoli da 5  a  10  si  sono  pronunciate
sulle misure imposte dalla situazione. 
    3. Le misure adottate in applicazione  del  paragrafo  primo  nei
confronti di un minore che abbia la sua  residenza  abituale  in  uno
Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato  contraente
in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le  misure
imposte dalla situazione, adottate dalle autorita' di un altro Stato.