(Convenzione-art. 13)
                             Articolo 13 
 
    1. Le autorita' di uno Stato contraente che siano  competenti  ai
sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della
persona o dei beni del  minore  devono  astenersi  dal  decidere  se,
all'atto dell'introduzione della  procedura,  misure  analoghe  siano
state richieste alle autorita' di un altro  Stato  contraente  allora
competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in  corso
di esame. 
    2. La  disposizione  del  paragrafo  precedente  non  si  applica
qualora le autorita' alle quali sia stata inizialmente presentata  la
richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.