(Convenzione-art. 53)
                             Articolo 53 
 
    1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure  adottate
in uno Stato dopo l'entrata in vigore  della  convenzione  in  quello
Stato. 
    2. La convenzione si applica al riconoscimento  e  all'esecuzione
delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore  nell'ambito  dei
rapporti fra lo Stato in cui siano state  adottate  le  misure  e  lo
Stato richiesto.