(Convenzione-art. 61)
                             Articolo 61 
 
    1. La convenzione entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di  tre  mesi  dalla  data  del
deposito del terzo  strumento  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione previsto dall'art. 57. 
    2. Successivamente, la convenzione entra in vigore: 
    a)  per   ogni   Stato   che   ratifichi,   accetti   o   approvi
successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere  di
un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio  strumento
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; 
    b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del  mese  successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi dalla  data  di  scadenza  del
termine di sei mesi di cui all'art. 58, paragrafo 3; 
    c) per le unita' territoriali alle  quali  sia  stata  estesa  la
convenzione conformemente all'art.  59,  il  primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi data della notifica
di cui a tale articolo.