(Convenzione-art. 63)
                             Articolo 63 
 
    II depositario notifica agli Stati  membri  della  Conferenza  de
L'Aja di  diritto  internazionale  privato  nonche'  agli  Stati  che
abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell'art. 58: 
    a) le  firme,  ratifiche,  accettazioni  e  approvazioni  di  cui
all'art. 57; 
    b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 58; 
    c)  la  data  in  cui  la  convenzione  entrera'  in  vigore   in
conformita' delle disposizioni dell'art. 61; 
    d) le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59; 
    e) gli accordi di cui all'art. 39; 
    f) le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2,  e  55  e  il
ritiro delle riserve di cui all'art. 60, paragrafo 2; 
    g) le denunce di cui all'art. 62. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato la presente convenzione. 
    Fatto a L'Aja, il diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in
francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente  fede,  in
una sola copia, che sara' depositata negli archivi  del  Governo  del
Regno  dei  Paesi  Bassi  e  di  cui  una  copia  autenticata   sara'
consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri  della
Conferenza de L'Aja di diritto internazionale  privato  in  occasione
della Diciottesima sessione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico