(Convenzione-art. 8)
                             Articolo 8 
 
    1.  In  via  eccezionale,  l'autorita'  dello  Stato   contraente
competente in applicazione degli articoli 5  o  6,  ove  ritenga  che
l'autorita' di un altro Stato contraente sarebbe meglio in  grado  di
valutare in un caso particolare  l'interesse  superiore  del  minore,
puo': 
    -  o  richiedere  a  quell'autorita',  direttamente   o   tramite
l'Autorita' centrale di quello Stato, di accettare la  competenza  ad
adottare le misure di protezione che riterra' necessarie, 
    - o sospendere la decisione e invitare le parti  a  investire  di
tale richiesta l'autorita' dell'altro Stato. 
    2. Gli Stati contraenti una cui autorita' puo' essere richiesta o
adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono: 
      a) uno Stato di cui il minore sia cittadino, 
    b) uno Stato in cui si trovino i beni del minore, 
    c) uno Stato una cui autorita' sia stata chiamata a conoscere  di
un'istanza di divorzio o  di  separazione  legale  dei  genitori  del
minore, o di annullamento del matrimonio, 
    d) uno Stato coi quale il minore presenti uno stretto legame. 
    3. Le autorita' interessate possono procedere ad uno  scambio  di
vedute. 
    4. L'autorita' richiesta o  adita  alle  condizioni  previste  al
primo paragrafo potra' accettare la competenza, in nome e  per  conto
dell'autorita' competente in applicazione degli articoli 5 o  6,  ove
ritenga che cio' corrisponda all'interesse superiore dei minore.