Art. 3 
 
Misure  urgenti  per  l'esercizio  dell'attivita'   di   impresa   di
            stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario 
 
  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze
di   continuita'   dell'attivita'   produttiva,    di    salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente  salubre,  nonche'  delle   finalita'   di   giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di  sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca  ad  ipotesi  di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. 
  2. Tenuto conto della rilevanza degli  interessi  in  comparazione,
nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  l'attivita'  d'impresa  non  puo'
protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12  mesi  dall'adozione
del provvedimento di sequestro. 
  3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui  al
comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve  predisporre,
nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione  del  provvedimento
di sequestro, un piano recante misure e attivita'  aggiuntive,  anche
di tipo provvisorio, per la tutela  della  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.
L'avvenuta predisposizione  del  piano  e'  comunicata  all'autorita'
giudiziaria procedente. 
  4. Il piano e' trasmesso al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del
fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti  per  territorio
per le rispettive attivita' di  vigilanza  e  controllo,  che  devono
garantire un costante monitoraggio delle aree di  produzione  oggetto
di sequestro, anche mediante lo svolgimento di  ispezioni  dirette  a
verificare l'attuazione delle misure ed attivita' aggiuntive previste
nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste  dal
presente  comma  nell'ambito   delle   competenze   istituzionalmente
attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  3
decorrono dalla medesima data.