Art. 3 
 
          Disciplina transitoria degli accordi di esclusiva 
 
  1. Gli accordi di esclusiva di cui all'articolo 1, comma 9, lettera
a), del presente decreto legislativo stipulati dopo il 17 luglio 2013
sono adeguati alle disposizioni del predetto comma 9 entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto.
Decorso tale termine, la durata dei predetti accordi e' ridotta,  ove
superiore, a dieci anni, fermo restando la possibilita' di riesame ai
sensi del secondo periodo della medesima lettera a) del comma 9.