Art. 3 Funzionamento dell'archivio informatico integrato 1. Scopo dell'archivio informatico integrato e' quello di fornire alle imprese di assicurazione e agli altri soggetti di cui all'articolo 7, indicazioni sul livello di anomalia di ogni sinistro comunicato alla banca dati sinistri, utilizzando idonei indicatori, ottenuti dalle verifiche e dalle integrazioni delle informazioni contenute negli altri archivi di cui all'articolo 5, in modo da consentire di porre in essere un'attivita' antifrode piu' mirata ed efficace. 2. L'archivio informatico integrato attiva la consultazione degli archivi di cui all'articolo 5, per ogni sinistro acquisito ed eventualmente aggiornato nella banca dati sinistri, al fine di verificare le informazioni segnalate dalle imprese di assicurazione, nonche' per acquisire quelle integrative necessarie per il calcolo degli indicatori di anomalia analitici. 3. Conclusa la fase di raccolta, verifica e integrazione dei dati sul sinistro, l'archivio informatico integrato provvede al calcolo degli indicatori di anomalia analitici. Viene comunicato alle imprese di assicurazione coinvolte nel sinistro il valore dell'indicatore di anomalia di sintesi del sinistro stesso e, solo nel caso in cui il livello di anomalia dell'indicatore ottenuto sia superiore a quello fissato secondo quanto previsto nel comma 4, vengono comunicati, a tutte le imprese di assicurazione interessate, gli indicatori analitici per i quali si riscontrano anomalie. 4. Gli indicatori ed il livello di anomalia oltre il quale si procede alla comunicazione di cui al comma 3 sono definiti con provvedimento dell'IVASS. L'IVASS valuta periodicamente la loro adeguatezza e le eventuali revisioni da apportare agli indicatori ed al livello che ne definisce il grado di anomalia. 5. Le informazioni utilizzate nella procedura di valutazione del rischio, nonche' gli indicatori di anomalia analitici e di sintesi, sono archiviati in una sezione autonoma dell'archivio informatico integrato, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 6. In esito alle procedure previste per la gestione dei dati contenuti o affluiti nell'archivio informatico integrato, l'IVASS utilizza gli indicatori di anomalia, nonche' i dati di calcolo, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' di individuazione e contrasto delle frodi assicurative, come indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 e' riportato nelle note alle premesse.