Art. 3 
 
 
          Funzionamento dell'archivio informatico integrato 
 
  1. Scopo dell'archivio informatico integrato e' quello  di  fornire
alle  imprese  di  assicurazione  e  agli  altri  soggetti   di   cui
all'articolo 7, indicazioni sul livello di anomalia di ogni  sinistro
comunicato alla banca dati sinistri, utilizzando  idonei  indicatori,
ottenuti dalle verifiche  e  dalle  integrazioni  delle  informazioni
contenute negli altri archivi di  cui  all'articolo  5,  in  modo  da
consentire di porre in essere un'attivita' antifrode piu'  mirata  ed
efficace. 
  2. L'archivio informatico integrato attiva la  consultazione  degli
archivi di  cui  all'articolo  5,  per  ogni  sinistro  acquisito  ed
eventualmente aggiornato  nella  banca  dati  sinistri,  al  fine  di
verificare le informazioni segnalate dalle imprese di  assicurazione,
nonche' per acquisire quelle integrative necessarie  per  il  calcolo
degli indicatori di anomalia analitici. 
  3. Conclusa la fase di raccolta, verifica e integrazione  dei  dati
sul sinistro, l'archivio informatico integrato  provvede  al  calcolo
degli indicatori di anomalia analitici. Viene comunicato alle imprese
di assicurazione coinvolte nel sinistro il valore dell'indicatore  di
anomalia di sintesi del sinistro stesso e, solo nel caso  in  cui  il
livello di anomalia dell'indicatore ottenuto sia superiore  a  quello
fissato secondo quanto previsto nel comma 4,  vengono  comunicati,  a
tutte  le  imprese  di  assicurazione  interessate,  gli   indicatori
analitici per i quali si riscontrano anomalie. 
  4. Gli indicatori ed il livello  di  anomalia  oltre  il  quale  si
procede alla comunicazione di  cui  al  comma  3  sono  definiti  con
provvedimento  dell'IVASS.  L'IVASS  valuta  periodicamente  la  loro
adeguatezza e le eventuali revisioni da apportare agli indicatori  ed
al livello che ne definisce il grado di anomalia. 
  5. Le informazioni utilizzate nella procedura  di  valutazione  del
rischio, nonche' gli indicatori di anomalia analitici e  di  sintesi,
sono archiviati in una  sezione  autonoma  dell'archivio  informatico
integrato, secondo quanto previsto dal presente regolamento. 
  6. In esito alle  procedure  previste  per  la  gestione  dei  dati
contenuti o affluiti  nell'archivio  informatico  integrato,  l'IVASS
utilizza gli indicatori di  anomalia,  nonche'  i  dati  di  calcolo,
pertinenti, completi e  non  eccedenti  rispetto  alle  finalita'  di
individuazione e contrasto delle frodi assicurative, come indicate ai
commi 1 e 2 dell'articolo 21  del  decreto-legge  n.  179  del  2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge  n.  179  del
          2012 e' riportato nelle note alle premesse.