Art. 4 
 
 
                     Disciplina degli indicatori 
 
  1. Gli indicatori di anomalia  analitici  individuano  fenomeni  di
ricorrenza della sinistralita' sulla base  di  parametri  predefiniti
dall'IVASS ai sensi del comma 5 e  verificano  la  veridicita'  e  la
coerenza delle informazioni disponibili sul sinistro. Gli  indicatori
analitici  si  attivano  in  presenza  di  anomalie  concernenti   la
ricorrenza degli eventi o la veridicita' dei dati. I dati  utilizzati
per il calcolo degli indicatori di anomalia sono quelli dell'archivio
di cui al comma 1 dell'articolo 5 e quelli elencati nell'allegato  A,
che costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. Gli indicatori di anomalia analitici si  riferiscono  a  quattro
aree di analisi: 
  a) veicoli direttamente coinvolti nel sinistro; 
  b) soggetti direttamente coinvolti nel sinistro; 
  c) altri soggetti interessati nel sinistro; 
  d) altri aspetti inerenti il sinistro. 
  3. A ciascun indicatore di anomalia analitico e' associato un  peso
predeterminato dall'IVASS in funzione della  rilevanza  dell'anomalia
che l'indicatore rappresenta. 
  4. L'indicatore di anomalia di sintesi sul sinistro  e'  costituito
dalla somma  dei  pesi  di  ciascuno  degli  indicatori  di  anomalia
analitici  attivati.  Il  valore  dell'indicatore  di  sintesi  cosi'
determinato e' classificato, in ottica antifrode, nullo, basso, medio
e alto. 
  5. Gli indicatori analitici e  i  relativi  parametri,  nonche'  le
soglie dell'indicatore di anomalia di sintesi per la  classificazione
del sinistro sono determinati con provvedimento dell'IVASS.