Art. 5 
 
 
       Banche dati connesse all'archivio informatico integrato 
 
  1. L'archivio informatico integrato, attraverso la connessione agli
archivi di  seguito  indicati,  tra  quelli  previsti  dal  comma  3,
dell'articolo 21, del decreto-legge n. 179 del 2012,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 221 del 2012,  verifica  ed  integra  le
informazioni contenute nella banca dati sinistri e nelle banche  dati
anagrafe testimoni e anagrafe  danneggiati,  gia'  costituite  presso
l'IVASS. 
  2. In particolare,  l'archivio  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
connesso alle seguenti banche dati: 
  a) banca dati dei contrassegni assicurativi; 
  b) archivio nazionale dei veicoli; 
  c) anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; 
  d) PRA: il pubblico registro automobilistico; 
  e) ruolo dei periti assicurativi. 
  3. L'IVASS acquisisce le informazioni relative all'installazione  e
attivazione dei meccanismi per la  rilevazione  delle  attivita'  dei
veicoli di cui all'articolo 32  del  decreto-legge  n.  1  del  2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, necessarie a
fini antifrode  e  non  presenti  negli  archivi  elencati  ai  commi
precedenti.  A  tale  adempimento  provvedono,  nel  rispetto   delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali  di  cui  al
Codice della privacy, le imprese di  assicurazione,  direttamente  o,
ferma  restando  la  loro  responsabilita',  per  il  tramite   degli
intermediari di assicurazione che  ne  hanno  rappresentanza,  ovvero
avvalendosi, in alternativa,  di  sistemi  informativi  centralizzati
istituiti presso  le  associazioni  di  categoria  delle  imprese  di
assicurazione. 
  4. Anche al fine di garantire la progressiva implementazione  delle
relative connessioni, l'utilizzo delle  banche  dati  e'  subordinato
alla definizione di successive convenzioni stipulate tra l'IVASS e le
Amministrazioni o gli enti titolari degli archivi e delle banche dati
interessate, redatte nel rispetto delle Linee guida per la stesura di
convenzioni   per   la   fruibilita'   di   dati   delle    pubbliche
amministrazioni, definite secondo quanto previsto  dall'articolo  58,
comma 2, del CAD. 
  5.  L'insieme  delle   informazioni   e   dei   dati   oggetto   di
consultazione, verifica ed  integrazione  da  parte  dell'IVASS,  con
separata indicazione dei dati gia' presenti nella banca dati sinistri
e banche dati testimoni e danneggiati, nonche' di quelle da acquisire
tramite  connessione   con   altre   banche   dati,   sono   elencati
nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge  n.  179  del
          2012 e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  31  e  32  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2012, n. 19, supplemento ordinario: 
              «Art.   31   (Contrasto   della   contraffazione    dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi per i danni  derivanti
          dalla circolazione dei veicoli a motore su strada). - 
              1.  Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione   dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi  per  danni  derivanti
          dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  su  strada,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
          l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto-legge,  avvalendosi  anche  dell'Istituto
          poligrafico  e  zecca  dello  Stato  (IPZS)  definisce   le
          modalita'  per  la  progressiva   dematerializzazione   dei
          contrassegni, prevedendo la loro sostituzione  con  sistemi
          elettronici o telematici, anche in collegamento con  banche
          dati,  e  prevedendo  l'utilizzo,  ai  fini  dei   relativi
          controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di  controllo  e
          rilevamento a distanza delle  violazioni  delle  norme  del
          Codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
          definisce le caratteristiche e i requisiti di tali  sistemi
          e fissa il termine, non superiore a  due  anni  dalla  data
          della  sua  entrata  in  vigore,  per  la  conclusione  del
          relativo processo di dematerializzazione. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle  compagnie
          di  assicurazione,  forma  periodicamente  un  elenco   dei
          veicoli   a    motore    che    non    risultano    coperti
          dall'assicurazione per la responsabilita'  civile  verso  i
          terzi prevista dall'art. 122 del Codice delle assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,   con   esclusione   dei   periodi    di    sospensiva
          dell'assicurazione   regolarmente   contrattualizzati.   Il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  ai
          rispettivi   proprietari    l'inserimento    dei    veicoli
          nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa  le
          conseguenze previste a  loro  carico  nel  caso  in  cui  i
          veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso
          pubblico o  su  aree  a  queste  equiparate.  Gli  iscritti
          nell'elenco   hanno   quindici   giorni   di   tempo    per
          regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di
          quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che
          non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo  a
          disposizione delle Forze  di  polizia  e  delle  prefetture
          competenti  in  ragione  del   luogo   di   residenza   del
          proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al  comma
          1 e di cui al primo periodo del presente comma si  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. 
              2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni
          caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del
          pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti,  e
          la relativa semplice esibizione da parte  del  proprietario
          del veicolo, o di chi altri ne  ha  interesse,  prevale  in
          ogni caso rispetto a  quanto  accertato  o  contestato  per
          effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. 
              3. La violazione dell'obbligo  di  assicurazione  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli puo' essere  rilevata,  dandone  informazione  agli
          automobilisti interessati, anche attraverso i  dispositivi,
          le apparecchiature e i mezzi tecnici per il  controllo  del
          traffico e per il rilevamento a distanza  delle  violazioni
          delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi
          dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
          modificazioni,    attraverso    i    dispositivi    e    le
          apparecchiature per il controllo  a  distanza  dell'accesso
          nelle zone a traffico limitato,  nonche'  attraverso  altri
          sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle
          autostrade  o  sulle  strade  sottoposte  a  pedaggio.   La
          violazione deve essere documentata con sistemi fotografici,
          di  ripresa  video  o  analoghi  che,  nel  rispetto  delle
          esigenze   correlate   alla   tutela   della   riservatezza
          personale,  consentano  di  accertare,  anche  in   momenti
          successivi, lo svolgimento dei fatti  costituenti  illecito
          amministrativo, nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
          veicolo ovvero il responsabile della circolazione.  Qualora
          siano utilizzati i  dispositivi,  le  apparecchiature  o  i
          mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo
          di contestazione immediata. Con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto  con
          il Ministro dello sviluppo economico,  sentiti  l'ISVAP  e,
          per i profili di tutela della riservatezza, il Garante  per
          la  protezione  dei  dati  personali,  sono   definite   le
          caratteristiche  dei  predetti  sistemi  di  rilevamento  a
          distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo,  e
          sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  del  presente
          comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa  con
          i comuni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              «Art.  32  (Ispezione  del   veicolo,   scatola   nera,
          attestato di rischio, liquidazione  dei  danni).  -  1.  Al
          comma  1  dell'art.  132  del  Codice  delle  assicurazioni
          private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Le
          imprese  possono  richiedere  ai  soggetti  che  presentano
          proposte per  l'assicurazione  obbligatoria  di  sottoporre
          volontariamente  il  veicolo  ad  ispezione,  prima   della
          stipula del contratto. Qualora si proceda ad  ispezione  ai
          sensi del periodo  precedente,  le  imprese  praticano  una
          riduzione rispetto alle  tariffe  stabilite  ai  sensi  del
          primo periodo. Nel  caso  in  cui  l'assicurato  acconsenta
          all'istallazione di meccanismi elettronici  che  registrano
          l'attivita'  del  veicolo,  denominati   scatola   nera   o
          equivalenti,  o  ulteriori  dispositivi,  individuati   con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministero dello  sviluppo  economico,  i
          costi  di  installazione,  disinstallazione,  sostituzione,
          funzionamento e portabilita' sono a carico delle  compagnie
          che praticano inoltre una riduzione significativa  rispetto
          alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto
          della stipulazione  del  contratto  o  in  occasione  delle
          scadenze successive a condizione che risultino rispettati i
          parametri stabiliti dal contratto". 
              1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di  concerto
          con il Ministro dello sviluppo economico e il  Garante  per
          la protezione dei  dati  personali,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          raccolta, gestione  e  utilizzo,  in  particolare  ai  fini
          tariffari e della determinazione delle  responsabilita'  in
          occasione dei sinistri, dei dati  raccolti  dai  meccanismi
          elettronici di cui al comma 1,  nonche'  le  modalita'  per
          assicurare l'interoperabilita' dei  meccanismi  elettronici
          di cui al comma  1  in  caso  di  sottoscrizione  da  parte
          dell'assicurato  di  un  contratto  di  assicurazione   con
          impresa diversa da quella che ha provveduto  ad  installare
          tale meccanismo. 
              1-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali, e'  definito  uno  standard  tecnologico  comune
          hardware  e  software,  per  la  raccolta,  la  gestione  e
          l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici  di
          cui al comma  1,  al  quale  le  imprese  di  assicurazione
          dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.».