Art. 5 Banche dati connesse all'archivio informatico integrato 1. L'archivio informatico integrato, attraverso la connessione agli archivi di seguito indicati, tra quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, verifica ed integra le informazioni contenute nella banca dati sinistri e nelle banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, gia' costituite presso l'IVASS. 2. In particolare, l'archivio di cui al comma 1 e' altresi' connesso alle seguenti banche dati: a) banca dati dei contrassegni assicurativi; b) archivio nazionale dei veicoli; c) anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; d) PRA: il pubblico registro automobilistico; e) ruolo dei periti assicurativi. 3. L'IVASS acquisisce le informazioni relative all'installazione e attivazione dei meccanismi per la rilevazione delle attivita' dei veicoli di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, necessarie a fini antifrode e non presenti negli archivi elencati ai commi precedenti. A tale adempimento provvedono, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Codice della privacy, le imprese di assicurazione, direttamente o, ferma restando la loro responsabilita', per il tramite degli intermediari di assicurazione che ne hanno rappresentanza, ovvero avvalendosi, in alternativa, di sistemi informativi centralizzati istituiti presso le associazioni di categoria delle imprese di assicurazione. 4. Anche al fine di garantire la progressiva implementazione delle relative connessioni, l'utilizzo delle banche dati e' subordinato alla definizione di successive convenzioni stipulate tra l'IVASS e le Amministrazioni o gli enti titolari degli archivi e delle banche dati interessate, redatte nel rispetto delle Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilita' di dati delle pubbliche amministrazioni, definite secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD. 5. L'insieme delle informazioni e dei dati oggetto di consultazione, verifica ed integrazione da parte dell'IVASS, con separata indicazione dei dati gia' presenti nella banca dati sinistri e banche dati testimoni e danneggiati, nonche' di quelle da acquisire tramite connessione con altre banche dati, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, supplemento ordinario: «Art. 31 (Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada). - 1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'art. 122 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle Forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. 3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». «Art. 32 (Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni). - 1. Al comma 1 dell'art. 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita' sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto". 1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilita' in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo. 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e' definito uno standard tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione.».