Art. 6 Tempi e modalita' di connessione delle banche dati all'archivio informatico integrato 1. Al fine di garantire la necessaria connessione dell'archivio informatico integrato con le banche dati previste dal presente regolamento, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' tecnologica, il processo di implementazione informatica si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione. 2. Nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'IVASS definisce e rende operativa la struttura del database costituente l'archivio informatico integrato connesso con le banche dati di cui al comma 1, dell'articolo 5 e procede, nei successivi trenta giorni, alla connessione delle banche dati e degli archivi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5. 3. Fatta salva la progressiva e successiva implementazione della cooperazione applicativa garantita dal sistema pubblico di connettivita', il collegamento informatico dell'archivio con le banche dati indicate dal presente regolamento avviene mediante connessione telematica, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa dall'IVASS con le Amministrazioni o gli enti interessati, nel rispetto delle linee essenziali descritte nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, nonche' delle ulteriori istruzioni tecniche necessarie, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con l'IVASS. 4. La consultazione e l'utilizzo, da parte dell'IVASS, delle informazioni residenti presso gli archivi e banche dati interessate avviene nel rispetto del comma 7 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per l'Istituto di vigilanza che gestisce l'archivio informatico integrato.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 e' riportato nelle note alle premesse.