Art. 7 
 
 
                 Accesso e obblighi di consultazione 
                 dell'archivio informatico integrato 
 
  1. L'autorita' giudiziaria  e  le  Forze  di  polizia,  nonche'  le
pubbliche amministrazioni ed i soggetti  terzi  legittimati  indicati
dalla   legge   possono   accedere   alle   informazioni    contenute
nell'archivio   informatico   integrato,   limitatamente   a   quelle
necessarie  per   le   finalita'   indicate   all'articolo   21   del
decreto-legge n. 179 del 2012,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 221 del 2012, e cioe' ai soli indicatori di anomalia  ed  ai
relativi  dati  di   calcolo,   previa   stipulazione   di   apposita
convenzione. 
  2.  Ai  fini  della  liquidazione  dei  sinistri,  le  imprese   di
assicurazione ricevono le informazioni relative  agli  indicatori  di
anomalia ed ai connessi  dati  di  calcolo,  secondo  le  indicazioni
tecniche fornite dall'IVASS e pubblicate sul proprio  sito  web,  nel
termine  di  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento. Qualora le informazioni rilevate dall'archivio risultino
rilevanti per piu' imprese, e' data loro facolta' di svolgere,  anche
in comune e previa informativa all'IVASS, approfondimenti finalizzati
ad  acquisire  maggiori  elementi   probatori   necessari   ai   fini
dell'eventuale azione giudiziaria. L'acquisizione dei  dati  relativi
agli indicatori di anomalia avviene  senza  oneri  economici  per  le
imprese di assicurazione. 
  3. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del comma 2 e  adotta
le necessarie disposizioni tecnico-attuative. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge  n.  179  del
          2012 e' riportato nelle note alle premesse.