Art. 7 Accesso e obblighi di consultazione dell'archivio informatico integrato 1. L'autorita' giudiziaria e le Forze di polizia, nonche' le pubbliche amministrazioni ed i soggetti terzi legittimati indicati dalla legge possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio informatico integrato, limitatamente a quelle necessarie per le finalita' indicate all'articolo 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, e cioe' ai soli indicatori di anomalia ed ai relativi dati di calcolo, previa stipulazione di apposita convenzione. 2. Ai fini della liquidazione dei sinistri, le imprese di assicurazione ricevono le informazioni relative agli indicatori di anomalia ed ai connessi dati di calcolo, secondo le indicazioni tecniche fornite dall'IVASS e pubblicate sul proprio sito web, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora le informazioni rilevate dall'archivio risultino rilevanti per piu' imprese, e' data loro facolta' di svolgere, anche in comune e previa informativa all'IVASS, approfondimenti finalizzati ad acquisire maggiori elementi probatori necessari ai fini dell'eventuale azione giudiziaria. L'acquisizione dei dati relativi agli indicatori di anomalia avviene senza oneri economici per le imprese di assicurazione. 3. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del comma 2 e adotta le necessarie disposizioni tecnico-attuative.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 e' riportato nelle note alle premesse.